Strumenti di sostegno alle vittime di usura

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Il Fondo di Prevenzione e il Fondo di Solidarietà

Il Fondo di Prevenzione e il Fondo di Solidarietà Di fronte all'aggravarsi della pericolosità sociale del fenomeno dell’usura e con l’intento di incentivare l’emersione dal sommerso del reato di usura, nel 1996 il Parlamento ha varato la Legge n. 108 che ha meglio definito i contorni del reato e sancito ufficialmente l'usura come grave crimine sociale, inasprendone le pene per chi lo commette e prevedendo aiuti per le vittime. Insieme a interventi di repressione del reato e di controllo del sistema creditizio, la legislazione vigente ha attivato due Fondi: il Fondo di Prevenzione del fenomeno dell'usura e il Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura e dell'estorsione. Fondo di Prevenzione Istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo di Prevenzione del fenomeno dell'usura pone a disposizione delle Associazioni/Fondazioni Antiusura specifici contributi da utilizzare per garantire finanziamenti che le banche concedono a singoli ed alle famiglie in difficoltà economica e a rischio di usura. Le famiglie ed i singoli potranno pertanto rivolgersi alle Associazioni/Fondazioni accreditate in un apposito Elenco gestito a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Fondo di Prevenzione si attiva mediante la presentazione di apposita domanda alle Associazioni/Fondazioni indicate, le quali espletata l’istruttoria del caso, intervengono concedendo i finanziamenti. Condizioni di ammissione al finanziamento sono la valutazione dell’intera situazione debitoria, valutazione dei redditi dei richiedenti a rischio d'usura, la solvibilità e la capacità restitutiva del finanziamento erogato. Fondo di Solidarietà Il Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura e dell'estorsione istituito presso l'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che abbiano denunciato gli usurai o gli estorsori e che risultino parti offese nel relativo procedimento penale, l'occasione di reinserirsi nell'economia legale: si tratta, in caso di usura, di un mutuo, senza interessi, da reinvestire nell'attività economica e da restituire in dieci anni, il cui importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, nei casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti. In caso di estorsione, il beneficio previsto è un’elargizione a fondo perduto commisurata al danno patito, anch’esso da reinvestire nell’attività economica. Il ricorso al Fondo di Solidarietà, per entrambe le tipologie di vittime, si attua presentando un’istanza al Prefetto, con concessione del mutuo o dell'elargizione a fondo perduto da parte del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, previo parere positivo del Comitato Tecnico. Le Associazioni/Fondazioni Antiusura sono tra le istituzioni in grado di fornire ogni assistenza per l'accesso ai benefici di entrambi i Fondi.

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L’Associazione fornisce informazioni e assiste gratuitamente ogni utente che sia caduto nell’usura mediante apposito sostegno fornendo consulenza legale psicologica e contabile con specifico aiuto nella redazione delle domande di accesso ai Fondi dello Stato per le vittime dell’usura e dell’estorsione e dalla Regione Lazio per le vittime di usura, accompagnando l’utente per tutto il procedimento.

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