SOVRAINDEBITAMENTO

L’associazione assiste consumatori ed imprese che si trovano in una situazione di sovra indebitamento ovvero chi, nonostante gli sforzi, non è più in grado di sostenere gli impegni economici assunti e, quindi, di effettuare i pagamenti inerenti ai finanziamenti sottoscritti.

Il sovra indebitamento può derivare da una cattiva pianificazione finanziaria o da un imprevisto dovuto a questioni di mercato, di lavoro, familiari o di salute.


Attività

ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

Scopo dell’Associazione, è quello di assistere e tutelare le imprese ed i cittadini in condizioni di difficoltà economiche con attività di prevenzione e contrasto i fenomeni del sovraindebitamento e dell’usura attraverso azioni concrete:

Legge

TUTELA LEGALE

L’Associazione si costituisce periodicamente parte civile nei procedimenti penali a fianco delle vittime di usura ed estorsione.

L’Associazione intrattiene rapporti di collaborazione con le Forze dell’Ordine: Comando Provinciale Carabinieri Nucleo operativo Via In Selci Roma, Guardia di Finanza, Polizia postale, Commissariati P. S.


  • Procedure di composizione della crisi - Esdebitazione

    Le procedure di composizione della crisi. L'esdebitazione

    Il sovra indebitamento è «lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»

    Questa è la definizione di sovra indebitamento data dal Legislatore con legge 3/2012 e successive modifiche detta comunemente Legge salva suicidi che consente ad i debitori di accedere ad apposite procedure di composizione della crisi per il tramite di appositi Organismi per la Composizione delle Crisi (OCC).

    Gli OCC rappresentano un’istituzione che fornisce informazioni sul sovra indebitamento recependo le richieste di chi, vertendo in condizione di sovra indebitamento, vuole attivare le procedure nominando un proprio referente per ogni singola posizione, che assume la dizione di gestore della crisi.

    Il Gestore della Crisi è, dunque, un professionista individuato dall'istituzione per assistere chi si trova in condizione di sovra indebitamento al fine di pianificare una precipua soluzione tra le seguenti:

    - Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione con un progetto proposto ai creditori per saldare in tutto o in parte i debiti contratti. L'accordo si dà per raggiunto in caso di approvazione da parte di creditori che rappresentano il 60% del debito;

    - Piano del consumatore che funziona come l'accordo senza la necessità di un parere favorevole da parte dei creditori riservato esclusivamente a debiti che non riguardano l’attività professionale;

    - Liquidazione del patrimonio del debitore con individuazione dei beni da vendere e destinazione del ricavato al pagamento totale o parziale dei debiti.

    All'esito delle procedure di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, in ogni caso, previa verifica delle condizioni, dell'esdebitazione.

    Si ricorda che possono accedere alle procedure: il consumatore, l’imprenditore agricolo, le start up innovative, l’imprenditore sotto soglia art 1 LF (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila), l’imprenditore sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila), l’ imprenditore cessato, il socio illimitatamente responsabile, i professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi, le società professionali ex L. 183/2011, le associazioni professionali o studi professionali associati, le società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali, gli enti privati non commerciali.

    Non possono accedere, invece, l'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali, chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovra indebitamento, chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore, chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.

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  • Cancellazione cattivi pagatori

    Cancellazione cattivi pagatori

    L’Associazione verifica se l’utente ha delle segnalazioni nelle centrali rischi (con visure presso le centrali rischi: Crif, Ctc, Experian, Protesti, Pregiudizievoli, Centrale Rischi Banca d'Italia) verificandone la legittimità chiedendone, nel caso, la cancellazione.

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  • Cancellazione ipoteca

    Cancellazione ipoteca

    Assistiamo l’utenza nelle procedure volte alla cancellazione di ipoteche mediante apposite consulenze con tariffario ridotto e sostenibile.

    L’ipoteca può variare in base alla sua origine, ovvero volontaria, legale, giudiziale e segue regole e procedimenti differenti anche in relazione alla sua estinzione. Nel particolare possiamo aiutare il singolo utente in caso di mutuo da cancellare per vendere del bene, o per ottenere altro mutuo, anche su terreni in costruzione in condizione ipotecaria ridotta o frazionata.

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