L’Associazione assiste i propri utenti sovra indebitati in tutti i rapporti con Banche, Finanziarie e Società di Recupero Crediti mediante analisi delle condizioni contrattuali ed economiche sottoscritte in ogni tipo di contratto bancario/finanziario (ad esempio affidamenti bancari, mutui, finanziamenti, leasing, derivati e swap).
L’utente viene assistito mediante apposite perizie redatte da professionisti volte a fare emergere eventuali illegittimità dei contratti da eccepire:
- in sede precontenziosa al fine di favorire delle transazioni;
- in sede giudiziaria mediante appositi giudizi.
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Scopo dell’Associazione, è quello di assistere e tutelare le imprese ed i cittadini in condizioni di difficoltà economiche con attività di prevenzione e contrasto i fenomeni del sovraindebitamento e dell’usura attraverso azioni concrete:
L’Associazione si costituisce periodicamente parte civile nei procedimenti penali a fianco delle vittime di usura ed estorsione.
L’Associazione intrattiene rapporti di collaborazione con le Forze dell’Ordine: Comando Provinciale Carabinieri Nucleo operativo Via In Selci Roma, Guardia di Finanza, Polizia postale, Commissariati P. S.
L'anatocismo bancario
Con il termine anatocismo si indica l'anomalia bancaria dell'applicazione di un interesse composto, ovvero la capitalizzazione degli interessi scaduti e non pagati su un capitale, che a loro volta generano altri interessi.
Un classico esempio di anatocismo si può rilevare nella capitalizzazione (cioè la somma che si aggiunge al debito residuo) degli interessi ad ogni scadenza di pagamento, anche se sono regolarmente pagati.
Il Diritto Bancario, per tutte le operazioni bancarie, vietano qualsiasi forma di produzione di interessi sugli interessi dovuti dal cliente alla banca.
L'usura bancaria
L’usura bancaria è una particolare forma di usura (reato previsto dall’art. 644 c.p. e modifiche apportate dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108) che consiste nell’erogazione di un credito (mutuo, prestito personale) concesso da un istituto finanziario mediante un tasso di interesse superiore a quello legale.
Nello specifico, secondo la legislazione italiana (cfr. D.l. 29.12.2000, n. 394 convertito in Legge 28.2.2001, n. 24) «ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., 2° comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».
Solo in caso di interessi originariamente usurari trova applicazione, quindi, la sanzione civile che prevede la nullità (art. 1815, comma 2, c.c.) oltre alla sanzione penale.
Occorre precisare che l. n. 24/2001, di interpretazione autentica, trova applicazione oltre al contratto di mutuo per tutti i contratti di finanziamento.
L'art. 644 c.p. sanziona «Chiunque ... si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari» e, al contempo, fa riferimento ad un criterio obiettivo per poter correttamente rilevare il carattere usurario dell’interesse applicato.
L’art. 644 comma III c.p., infatti, prevede, che: «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari».
Il suddetto limite viene comunemente denominato “tasso-soglia ed è individuato con decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, mediante rilevazione trimestralmente del tasso effettivo globale medio (comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferiti ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura).
Con decreto trimestrale il MEF stabilisce che le banche e gli intermediari finanziari devono attenersi ai criteri di calcolo delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura emanate dalla Banca d’Italia.
Il “tasso-soglia” superato il quale gli interessi sono automaticamente qualificati usurari è stabilito, a far data dal 14 maggio 2011 «nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma primo relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali.
La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali» (art. 2, comma 4, l. n. 108/1996).
Il superamento del tasso-soglia deve essere valutato, ai fini dell'usurarietà del tasso d’interesse, non con riferimento al tasso nominale, bensì al tasso effettivo globale (TEG), che comprende commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese varie collegate alla erogazione del credito (cfr. art. 644, comma 4, c.p.).