Il Fondo di Prevenzione e il Fondo di Solidarietà.
Di fronte all'aggravarsi della pericolosità sociale del fenomeno dell’usura e con l’intento di incentivare l’emersione dal sommerso del reato di usura, nel 1996 il Parlamento ha varato la Legge n. 108 che ha meglio definito i contorni del reato e sancito ufficialmente l'usura come grave crimine sociale, inasprendone le pene per chi lo commette e prevedendo aiuti per le vittime. Insieme a interventi di repressione del reato e di controllo del sistema creditizio, la legislazione vigente ha attivato due Fondi: il Fondo di Prevenzione del fenomeno dell'usura e il Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura e delle estorsioni. Fondo di Prevenzione Istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo di Prevenzione del fenomeno dell'usura pone a disposizione delle Fondazioni Antiusura specifici contributi da utilizzare per garantire finanziamenti che le banche concedono a singoli ed alle famiglie in difficoltà economica e a rischio di usura. Le famiglie ed i singoli potranno pertanto rivolgersi alle Fondazioni accreditate in un apposito Elenco gestito a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Fondo di Prevenzione si attiva mediante la presentazione di apposita domanda alle Fondazioni indicate, le quali espletata l’istruttoria del caso, intervengono concedendo i finanziamenti. Condizioni di ammissione al finanziamento sono la valutazione dell’intera situazione debitoria, valutazione dei redditi dei richiedenti a rischio d'usura, la solvibilità e la capacità restitutiva del finanziamento erogato. Fondo di Solidarietà Il Fondo di Solidarietà per le vittime dell'usura istituito presso l'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli usurai, l'occasione di reinserirsi nell'economia legale: si tratta di un mutuo, senza interessi, da restituire in dieci anni, il cui importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, nei casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti. Il ricorso al Fondo di Solidarietà si attua presentando un’istanza al Prefetto, con concessione del mutuo da parte del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, previo parere positivo del Comitato Tecnico. Le Fondazioni Antiusura sono tra le istituzioni in grado di fornire ogni assistenza per l'accesso a tali benefici, da cui sono però escluse le persone fisiche e le famiglie vittime di usura.